I regimi di IVA agevolata, al 4% e al 10%, si applicano
rispettivamente in caso di costruzione di prima casa e in caso di
ristrutturazioni edilizie, restauro e risanamento conservativo.
Ai fini dell’agevolazione è importante distinguere quali sono i beni o
materiali finiti, ossia quei beni che una volta inglobati o rigidamente
collegati all’abitazione non perdono la loro individualità e che non vanno
a costituire parti strutturali dell’opera (è il caso, quindi di
serramenti, radiatori, sanitari, bagni, materiali per gli impianti
elettrici, caldaie e termosifoni), tali beni possono essere assoggettati
all’iva al 4%, se relativi a: acquisti di beni utilizzati per la
costruzione di edifici non di lusso di cui alla legge Tupini (anche in
economia) e acquisti per la costruzione di fabbricati rurali a
destinazione abitativa (voce 24, parte II, tabella DPR 633/72).
Se invece sono relativi ad acquisti effettuati per la costruzione di
edifici assimilati ai fabbricati di cui alla legge Tupini, oppure relativi
alla costruzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria (voce
127-terdecies, parte III, tabella A Dpr 633/72), o relativi ad acquisti
per ristrutturazioni, restauro e risanamento conservativo (voce 127-sexies
e terdecies, parte III, Tabella A, Dpr 633/72) sono assoggettati ad Iva al
10%.
Per poter assoggettare ad aliquota agevolata la prestazione o l’acquisto
di beni è sempre importante richiedere al venditore apposita dichiarazione
(circolare n. 1/E del 2 marzo 1994, n. 1023/9516 del 2 maggio 1986,
risoluzione n. 396259 del 14 aprile 1984).
Per quanto riguarda invece materie prime e semilavorati questi sono
soggetti ad Iva del 20%.
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